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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" – CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Eliminazione barriere architettoniche – Contributi economici – Detrazioni fiscali – Cumulo – Sconto in fattura – Presupposti – Onere della prova |
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Massima |
In tema di agevolazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, i benefici previsti per la realizzazione degli interventi agevolati sono cumulabili con il contributo pubblico erogato ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e con la detrazione IRPEF disciplinata dall’art. 119-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e dalle disposizioni di cui al d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2024, n. 17, purché l’ammontare complessivo dei vantaggi economici conseguiti non ecceda la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente, in conformità ai principi del divieto di sovracompensazione e di correlazione dell’agevolazione al costo rimasto a suo carico. Ne consegue che il contributo pubblico deve essere scomputato dalla spesa detraibile nei limiti necessari ad evitare un indebito arricchimento del beneficiario. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 presuppone la rigorosa prova, gravante sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., della sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa agevolativa). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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Wednesday 01 July 2026 07:00
AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DIVIETO DI SOVRACOMPENSAZIONE: LA CUMULABILITA' TRA CONTRIBUTO EX L. N. 13/1989 E DETRAZIONE FISCALE
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MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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