|
|
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del giorno 05/03/2026, pubblicata in data 10/03/2026, n. 1527 |
|
Composizione |
Mazzi Giuseppe (Presidente) – Flamini Luigi Maria (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice) |
|
|
133 PROCEDIMENTO CIVILE – 179 ISCRIZIONE A RUOLO |
|
|
Duplice iscrizione della causa a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze – Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità |
|
Massima |
In tema di processo tributario, deve ritenersi applicabile il principio, affermato in relazione al processo civile, secondo cui, in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella per prima effettuata dall'attore, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. |
|
Rif. normativi |
artt. 165, 166, 168, 273, 319, c.p.c.; art. 72 disp. att. c.p.c. |
|
Conformità |
Cass., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24974; Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2004, n. 21349; Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2003, n.19775 |
|
Anno pubb. |
2026 |
