MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 26 May 2026 13:40

IMPOSTA DI REGISTRO: DISTINZIONE TRA NEGOZIO COMPLESSO E COLLEGAMENTO NEGOZIALE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del giorno 05/03/2026, n. 1526, depositata in data 10/03/2026

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente e Relatore) – Crisanti Paola (Giudice) – Flamini Luigi Maria (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 103 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

 

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Negozi collegati – Negozio unico a contenuto complesso – Interpretazione degli atti - Applicazione dell’imposta

Massima

In tema d'imposta di registro, al solo negozio complesso si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, la tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, essendo esso contrassegnato da una causa unica, il che lo distingue dal collegamento negoziale in cui distinti negozi, ciascuno soggetto ad un’imposta, confluiscono in una fattispecie pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili.

Rif. normativi

artt. 20 e 21 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 11 dicembre 2025, n.32347; Cass. civ., sez. V, ord. 28 dicembre 2017 n.31069; Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15774

Anno pubb.

2026