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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 12/02/2026, depositata in data 10/03/2026, n. 1517 |
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Composizione |
Mazzi Giuseppe (Presidente) – Crisanti Paola (Relatore) – Flamini Luigi Maria (Giudice) |
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052 CONSORZI – 028 CONTRIBUTI CONSORTILI |
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Obbligo contributivo – Presupposti - Beneficio apportato al fondo - Presunzione - Prova contraria a carico del proprietario - Esistenza del perimetro di contribuenza o del piano di classifica - Rilevanza ai fini del riparto dell’onere probatorio - Fattispecie |
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Massima |
In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo va individuato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e dell’art. 10 r.d. 23 febbraio 1933 n. 215, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile e deve ritenersi presunto qualora siano intervenute l’approvazione del piano di classifica e l’inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, mentre, in assenza di tali requisiti, grava sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. (In sentenza è stato chiarito che la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica è decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, mentre ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio). |
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Rif. normativi |
art. 860 c.c.; art.10 r.d. 23 febbraio 1933 n.215 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 28 luglio 2025 n. 21704; Cassa. Civ., sez trib., 17 febbraio 2025, n. 4016; Cass. civ., sez. trib., 25 ottobre 2024, n. 27734 |
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Anno pubb. |
2026 |
