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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 12/02/2026, depositata in data 10/03/2026, n. 1514 |
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Composizione |
Mazzi Giuseppe (Presidente) – Flamini Luigi Maria (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE |
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Immobili a destinazione speciale o particolare - Perdurante applicabilità della circolare n.6/2012 |
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Massima |
In tema di accertamento catastale, l’art. 1, commi 21 e 22, della l. 28 dicembre 2015 n. 208 (in vigore dall'1° gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. 23 dicembre 2014 n. 190, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo – alla circolare emanata dall'Agenzia del territorio il 30 novembre 2012, n./T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. |
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Rif. normativi |
art.1, commi 21 e 22, l. 28 dicembre 2015 n. 208; art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014 n.190 Circolare dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) del 30 novembre 2012, n.6 (Circolare n. 6/2012) avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi” |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 22 maggio 2025, n. 13732 |
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Anno pubb. |
2026 |
