MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 26 May 2026 13:31

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE O PARTICOLARE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 12/02/2026, depositata in data 10/03/2026, n. 1514

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Flamini Luigi Maria (Relatore) – Crisanti Paola (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

 

Immobili a destinazione speciale o particolare - Perdurante applicabilità della circolare n.6/2012

Massima

In tema di accertamento catastale, l’art. 1, commi 21 e 22, della l. 28 dicembre 2015 n. 208 (in vigore dall'1° gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. 23 dicembre 2014 n. 190, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo – alla circolare emanata dall'Agenzia del territorio il 30 novembre 2012, n./T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita.

Rif. normativi

art.1, commi 21 e 22, l. 28 dicembre 2015 n. 208;

art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014 n.190

Circolare dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) del 30 novembre 2012, n.6 (Circolare n. 6/2012) avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”

Conformità

Cass. civ., sez. V, 22 maggio 2025, n. 13732

Anno pubb.

2026