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Sentenza del 23.2.2026, dep.30.3.2026, n. 1978/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7. |
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Composizione |
Pres. Loreto, Est. Diotallevi |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 452 ONERI DEDUCIBILI |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI - Oneri detraibili ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Legittimazione alla detrazione– Individuazione - Genitore contribuente che ha sostenuto l’esborso nell’interesse del figlio a carico– Fondamento - Fattispecie.
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Massima |
In tema di IRPEF, la legittimazione alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta al genitore contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'esborso nell'interesse del figlio a carico, atteso che il rinvio dell'art. 15 (già 13 bis), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 all'art. 12 dello stesso decreto è limitato all'individuazione delle persone nel cui interesse le spese parzialmente detraibili sono state sostenute dal contribuente. (Fattispecie relativa a decreto del Tribunale ordinario che disponeva il “collocamento” di un figlio minore presso la madre ed il suo contemporaneo "affidamento" ai servizi sociali del Comune di residenza, in cui, chiamata a decidere sulla rettifica della dichiarazione dei redditi della madre del minore, alla quale l’Agenzia delle entrate disconosceva la percentuale del 100% indicata, la Corte ha ritenuto detto “collocamento” come funzionale all’espletamento delle attività complessive del minore, con conseguenze diritto della madre alla detrazione nella percentuale del 100%).
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Rif. normativi |
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12 DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 bis com. 2 DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 2 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf.Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34344 del 23/12/2019 (Rv. 656463 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
