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Sentenza del 23.2.2026, dep.30.3.2026, n. 1974/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7. |
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Composizione |
Pres. Loreto, Est. Polito |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - Deduzione costi - Inerenza - Sproporzione - Indice sintomatico dell'assenza di inerenza - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, elementi questi che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa. (Nella specie la sentenza ha specificato che è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali). |
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Rif. normativi |
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5 D.Lgs 31/12/1992 n. 546, art. 7 comma 5bis
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11999 del 07/05/2025 (Rv. 675038 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 (Rv. 635869 - 01)
Vedi Cass., Cass., Sez. 5 , Sentenza n. 28671 del 09/11/2018 (Rv. 651102 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
