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Sentenza del 26.3.2026, dep. 30.3.2026, n. 1946/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3. |
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Composizione |
Pres. Est. Giorgi |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento
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Massima |
La riduzione dell’IMU può essere riconosciuta - in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti e anche in assenza di specifica dichiarazione - qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, nonostante che la lettera del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, richieda che, per poter ottenere detta riduzione, le condizioni di inagibilità o inabitabilità debbano essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario con allegazione di idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, dal contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva redatta sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione.
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Rif. normativi |
D.l. 2/3/2012, n. 16 Legge 26/4/2012, n. 44 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 (Rv. 635869 - 01) Cass., Cass., ord. n. 31597 del 14.11.2024, dep. 9.12.2024. n.m.
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Anno pubb. |
2026 |
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