MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 26 May 2026 11:25

IMU E INAGIBILITA' DELL' IMMOBILE

 

 

 

Sentenza del 26.3.2026, dep. 30.3.2026, n. 1946/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3.

Composizione

Pres. Est. Giorgi

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento

 

Massima

La riduzione dell’IMU può essere riconosciuta - in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti e anche in assenza di specifica dichiarazione - qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, nonostante che la lettera del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, richieda che, per poter ottenere detta riduzione, le condizioni di inagibilità o inabitabilità debbano essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario con allegazione di idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, dal contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva redatta sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione.

 

Rif. normativi

 

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8

 

 

 

 

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

 

 

 

             

  D.l. 2/3/2012, n. 16

  Legge 26/4/2012, n. 44

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 (Rv. 635869 - 01)

Cass., Cass., ord.  n. 31597 del 14.11.2024, dep. 9.12.2024. n.m.

 

Anno pubb.

2026