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Sentenza del 5.3.2026, dep.10.3.2026, n. 1510/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15. |
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Composizione |
Pres.Mazzi, Est. Crisanti |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - Intimazione di pagamento conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo - Natura di nuovo atto impositivo - Esclusione - Sindacabilità soltanto per vizi propri - Conseguenze in tema di eccezione di prescrizione del credito - Fattispecie.
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Massima |
L'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, con la conseguenza che è precluso al contribuente eccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati. (Fattispecie di credito Irpeg relativo all’anno 1993 portato da cartella di pagamento notificata alla società contribuente nel 2001, in cui la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la prescrizione del credito, ha osservato che, dopo la notifica della cartella, l’ente concessionario del servizio di riscossione aveva notificato alla società contribuente numerosi atti interruttivi della prescrizione).
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28862 del 31/10/2025 (Rv. 676735 - 01)
Vedi Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 (Rv. 672317 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
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