MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 26 May 2026 05:26

TRANSAZIONE NOVATIVA E IVA: LA RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIALE COME PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPONIBILE

 

 

 

 

  • Sentenza del 16/12/2025, dep. 30/03/2026, n. 276 - Corte di Giustizia Tributaria II grado del Veneto, sez. 1

Composizione

  • Pres. Risi
  • Rel. Casagranda
 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -001 IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IVA

 

IVA – Transazione novativa – Prestazioni di non fare – Rinuncia ad azionare un credito - Prestazione di servizi – Imponibilità – Sussistenza.

Massima

In tema di imposta sul valore aggiunto, qualora le parti stipulino una transazione novativa, con cui una parte si obbliga al pagamento rateale di una somma di denaro, anche assistita da garanzia reale, mentre l’altra rinuncia ai crediti derivanti da pregresse pattuizioni contrattuali ed alle correlate azioni giudiziarie, l’accordo integra un’operazione imponibile ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché l’obbligazione di non fare, consistente nel non esercitare o nel rinunciare a una pretesa giudiziale, è qualificabile come prestazione di servizi resa a titolo oneroso nell’ambito di un rapporto sinallagmatico. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il momento impositivo si realizza secondo le regole proprie delle prestazioni di servizi e che l’operazione è soggetta a imposta, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità).

 

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 6
  • Cod. Civ., art. 1965

Conform

Correlata

  • Cass., Sez. 5, n. 23668 del 01/10/2018
  • Cass., Sez. 5, n. 2732 del 28/01/2022

Anno pubb.

  • 2026