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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO |
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Società di comodo – Test di operatività – Possibilità di offrire prova in giudizio – Sussistenza – Mancata attivazione dell’interpello disapplicativo - Irrilevanza |
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Massima |
In tema di società non operative, ai fini del superamento del test di operatività previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il contribuente può fornire in giudizio la prova dell’effettivo esercizio di attività di impresa ovvero della mancata redditività dovuta a oggettive situazioni di impedimento, idonee a vincere la presunzione legale di inattività. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, a tal fine, la mancata attivazione dell’interpello disapplicativo di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 non preclude la possibilità di far valere in sede contenziosa le predette circostanze, non avendo tale strumento natura obbligatoria né costituendo condizione di procedibilità dell’azione, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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Tuesday 26 May 2026 05:12
SOCIETA' NON OPERATIVE E PROVA DELL'OPERATIVITA' IN GIUDIZIO: IRRILEVANZA DELLA MANCATA ATTIVAZIONE DELL'INTERPELLO DISAPPLICATIVO
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MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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