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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE |
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Avviso di accertamento parziale - Possibilità di procedere ad ulteriore accertamento per il medesimo periodo di imposta - Elementi nuovi o conosciuti successivamente - Necessità - Principio dell’unicità dell’accertamento - Sussistenza - diritto di difesa. |
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Massima |
In tema di accertamento tributario, l’art. 9‑bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), impone, in relazione a ciascuna imposta e per ogni periodo d’imposta, l’unitario esercizio del potere accertativo, salva la possibilità di emendare vizi formali e procedurali, sicché è precluso all’Amministrazione finanziaria il ricorso all’accertamento parziale di cui all’art. 41‑bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in modo frazionato e reiterato (“a singhiozzo”), mediante artificiosa segmentazione temporale degli addebiti, in difetto della sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi acquisiti all’esito di autonoma attività istruttoria. (In motivazione la Corte ha precisato che, per tali, devono intendersi anche i dati già nella disponibilità di un diverso ufficio finanziario, ma non di quello procedente, con la conseguenza che, in assenza di tali presupposti, la reiterazione dell’azione accertativa si pone in contrasto con i principi di buona fede, collaborazione e certezza dei rapporti giuridici di cui agli artt. 10 e 97 Cost. e 10 della medesima legge n. 212 del 2000). |
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Rif. Normativi |
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Conformi
Correlata |
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Anno pubb. |
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