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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) |
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Atto di recupero - Credito di imposta - Inesistenza e non spettanza - Distinzione
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Massima |
In tema di crediti d’imposta, ai fini dell’applicazione del relativo regime accertativo e sanzionatorio, deve qualificarsi inesistente il credito che risulti privo del presupposto costitutivo e, al contempo, non sia rilevabile come tale mediante i controlli automatizzati di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, configurandosi invece come non spettante il credito che, pur esistente, sia utilizzato in compensazione in misura eccedente ovvero in violazione delle modalità di fruizione stabilite dalla legge (art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante rileva sia ai fini del diverso trattamento sanzionatorio (art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), sia in ordine al regime decadenziale dell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria (art. 27, comma 16, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2), atteso che il credito inesistente si connota per una rappresentazione artificiosa, idonea a simularne la realtà mediante false fatturazioni o artifici contabili, mentre il credito non spettante, pur fondato su un presupposto reale, è indebitamente fruito oltre i limiti consentiti dall’ordinamento tributario).
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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