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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE |
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Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito - Curatore fallimentare - Reddito da fabbricati - Obblighi - Presentazione della dichiarazione – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi degli artt. 5 e 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonché degli artt. 6 e 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli obblighi tributari relativi ai beni compresi nella massa fallimentare, per il periodo successivo all’apertura della procedura, gravano sul curatore, quale soggetto preposto alla gestione e amministrazione del patrimonio del fallito, con imputazione a quest’ultimo dei redditi prodotti nell’ambito della procedura. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che i canoni locativi, afferenti ad un immobile acquisito alla massa fallimentare, dovessero essere dichiarati dal curatore, in quanto proventi riconducibili alla gestione concorsuale del patrimonio del fallito). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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