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Sentenza del 10.02.2026 dep.10.3.2026, n. 1494/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12. |
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Composizione |
Pres. Maio, Est. Tocci |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252, l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) - Estinzione del processo - Prova dell'intero pagamento del piano rateale concordato - Necessità - Esclusione - Perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - Rilevanza – Condizioni - Fattispecie |
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Massima |
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), la fattispecie di estinzione del processo prevista dal comma 236 non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. (Nel dichiarare estinto il giudizio per effetto del pagamento delle prime due rate, la Corte territoriale ha altresì osservato che il principio giurisprudenziale ha trovato recente recepimento normativo, avendo il legislatore, con la conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, introdotto l’art. 12-bis, norma di interpretazione autentica sull’estinzione del processo tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex l. 197/2022, prevedendo che il secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’art. 3 bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata). |
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Rif. normativi |
Cod. Proc. Civ. art. 391 Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231 Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 232 Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236 Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84, art. 12 bis Legge 30 luglio 2025, n. 108 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
