MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 19 May 2026 09:08

L' INCOMPLETA O PARZIALE COMPILAZIONE DELLE " SCHEDE CARBURANTE" GIUSTIFICA LA RIPRESA A TASSAZIONE AI FINI IVA E AI FINI IRES

 

 

Sentenza del 9 dicembre 2025, n. 8569  del 2025  (dep. 15/12/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

Composizione

Petrucci Luigi  (Presidente  e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

 

IVA – IRES - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell’IVA - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del DPR. n. 444 del 1997 - Necessità - Fattispecie

Massima

In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione è subordinata alla regolare compilazione delle cosiddette "schede carburanti", che devono risultare complete in ogni loro parte, mediante puntuale indicazione dei chilometri iniziali e finali percorsi e della firma di convalida da parte del gestore dell’impianto di distribuzione, con la conseguenza che, in difetto di una puntuale e completa redazione, è legittima la ripresa a tassazione dei relativi costi.

Rif. normativi

Art.  19, DPR 26/10/1972 n. 633 art. 19      

 Art. 75, DPR 22/12/1986 n. 917 art. 75       

 Art. 2, DPR 10/11/1997 n. 444        

 Art. 2, Legge 21/02/1977 n. 31        

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 18/12/2014, n. 26862

Anno pubb.

2025