MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 19 May 2026 09:02

PER L' ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA IL VENDITORE PUO' PROCEDERE ALLA COMUNICAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA OVE CONSENTITO DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

 

Sentenza del 9 dicembre 2025, n. 8567  del 2025  (dep. 15/12/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

 

Composizione

Petrucci Luigi  (Presidente  e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero  (Giudice)

 

040 CIRCOLAZIONE STRADALE  -  142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

 

Tassa automobilistica - Esenzione - Venditore di veicoli - Presupposti – Comunicazione – Fattispecie – Modalità informatica diversa dalla raccomandata con avviso di ricevimento – Legislazione regionale – Validità della comunicazione- Leale collaborazione con il contribuente

 

Massima

Ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica il venditore di veicoli e natanti registrati deve procedere alla tempestiva comunicazione alla Regione dell’acquisto del bene e della successiva rivendita secondo le scadenze fissate dalla legislazione statale mediante spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno come previsto dalla legge statale o con modalità informatica ove consentito dalla normativa regionale. (In motivazione la Corte ha precisato che qualora il rivenditore abbia fornito la prova dell’avvenuta comunicazione con modalità informatica prevista dalla legislazione regionale, l’ente impositore non può dedurre il difetto di invio della raccomandata con avviso di ricevimento, perché altrimenti sarebbe violato il principio di leale collaborazione con il contribuente fissato dall’art. 10 della Legge n. 212 del 2000).

Rif. normativi

Art. 5, Decreto Legge 30/12/1982 n. 953, convertito dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53

Art. 10, Legge 27/07/2000, n. 212

Conformità

 

Anno pubb.

2025