MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 20 May 2026 10:04

PERDITE PREGRESSE: INDEDUCIBILITA' IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA E ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

 

 
  • Sentenza del 23/03/2026, dep. l'08/04/2026, n. 736 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Rollero G. Battista
  • Rel. Monfredi M.
 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 483 PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

 

Redditi di impresa – Deduzione di perdite pregresse – Perdita risultante da dichiarazione dei redditi ultra tardiva - Inammissibilità

Massima

In tema di determinazione del reddito d’impresa, le perdite fiscali pregresse sono deducibili, ai sensi dell’art. 84 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che risultino da dichiarazioni dei redditi tempestivamente presentate, dovendo altrimenti considerarsi insussistente il relativo presupposto formale e sostanziale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la dichiarazione presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza è equiparata a dichiarazione omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con conseguente indeducibilità delle perdite ivi esposte, gravando, in ogni caso, sul contribuente l’onere di fornire in giudizio la prova dell’effettiva esistenza delle perdite, non potendo tale prova ritenersi raggiunta in difetto di idonea documentazione contabile e fiscale, non essendo sufficiente la mera allegazione dichiarativa).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 84
  • D.P.R. 27/07/998, n. 322, art. 2
 
  • Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026