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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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Bonus edilizi – Eliminazione delle barriere architettoniche – Inizio lavori – Prova – Autocertificazione – Inidoneità. |
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Massima |
In tema di agevolazioni edilizie e cessione dei crediti d’imposta, il credito maturato per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119‑ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, non è riconoscibile qualora i lavori non risultino effettivamente avviati entro il termine normativamente previsto (30 dicembre 2023), gravando sul contribuente l’onere di fornire prova rigorosa dell’inizio degli stessi. A tal fine, ove gli interventi rientrino nell’ambito dell’edilizia libera, non è idonea una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, atteso che l’autocertificazione non costituisce mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario, il quale resta informato al principio della libertà ma anche della effettività della prova documentale ex art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (In applicazione di tale principio la Corte, in difetto di elementi oggettivi e riscontrabili – quali documentazione tecnica o fiscale coeva – ha escluso che potesse ritenersi dimostrato il presupposto temporale dell’agevolazione, specie ove le fatture, come nella vicenda esaminata, risultavano emesse in epoca successiva e la documentazione fotografica era priva di data certa riferibile al periodo utile). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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Wednesday 20 May 2026 10:18
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: INIDONEITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE A PROVARE L'INIZIO LAVORI ENTRO IL TERMINE
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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