MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Friday 29 May 2026 06:17

OPERAZIONI INESISTENTI E ONERE DELLA PROVA: DISTINZIONE TRA INESISTENZA OGGETTIVA E SOGGETTIVA E LIMITI ALLA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE

 
  • Sentenza del 28/01/2026, pubb.il 02/02/2026, n. 433/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

  • Pres. Bichi
  • Rel. Bichi
 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 488 VALUTAZIONE DEI BENI  TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI

Titoletto

Redditi di impresa – Deducibilità costi – Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico dell’Amministrazione – Presunzioni – Ammissibilità – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico dell’amministrazione – Prova presuntiva di conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza dell’inesistenza del fornitore.

Massima

In tema di imposte sui redditi e IVA, in caso di disconoscimento di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, idonee a dimostrare l’inesistenza del fornitore, quali la mancanza di struttura organizzativa, di mezzi strumentali, di sedi operative o di adempimenti dichiarativi; diversamente, ove si contesti la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, l’Ufficio è tenuto a provare, anche in via presuntiva, che il contribuente, secondo un criterio di ordinaria diligenza professionale, avrebbe potuto percepire l’inesistenza sostanziale della controparte contrattuale o la partecipazione a una frode. (In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, assumono rilievo indiziario la carenza, in capo al fornitore, di beni immobili, mezzi aziendali e utenze, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché la presenza di rilevanti debiti tributari; per converso, il contribuente non può assolvere all’onere della prova contraria limitandosi a dedurre la regolare tenuta delle scritture contabili e la registrazione delle fatture, trattandosi di adempimenti necessari ma non sufficienti a escludere la consapevolezza o conoscibilità della frode).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109
  • Cod. civ., art. 2729
  • Cod. Civ., art. 2697

Conformi

  • Cass., sez. 5, ord., n. 10336 del 19/04/2025
  • Cass. sez. 5, ord., n. 5873 del 28/02/2019

Anno pubb.

  • 2026