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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 488 VALUTAZIONE DEI BENI TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI |
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Titoletto |
Redditi di impresa – Deducibilità costi – Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico dell’Amministrazione – Presunzioni – Ammissibilità – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico dell’amministrazione – Prova presuntiva di conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza dell’inesistenza del fornitore. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi e IVA, in caso di disconoscimento di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, idonee a dimostrare l’inesistenza del fornitore, quali la mancanza di struttura organizzativa, di mezzi strumentali, di sedi operative o di adempimenti dichiarativi; diversamente, ove si contesti la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, l’Ufficio è tenuto a provare, anche in via presuntiva, che il contribuente, secondo un criterio di ordinaria diligenza professionale, avrebbe potuto percepire l’inesistenza sostanziale della controparte contrattuale o la partecipazione a una frode. (In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, assumono rilievo indiziario la carenza, in capo al fornitore, di beni immobili, mezzi aziendali e utenze, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché la presenza di rilevanti debiti tributari; per converso, il contribuente non può assolvere all’onere della prova contraria limitandosi a dedurre la regolare tenuta delle scritture contabili e la registrazione delle fatture, trattandosi di adempimenti necessari ma non sufficienti a escludere la consapevolezza o conoscibilità della frode). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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Friday 29 May 2026 06:17
OPERAZIONI INESISTENTI E ONERE DELLA PROVA: DISTINZIONE TRA INESISTENZA OGGETTIVA E SOGGETTIVA E LIMITI ALLA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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