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Composizione |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 163 PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI- PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO |
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Iscrizione a ruolo – Interessi – Misura – Individuazione. |
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Massima |
In tema di riscossione delle imposte, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell’art. 2, comma 1, del d.m. 21 maggio 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, trattandosi di interesse moratorio legalmente predeterminato e applicabile automaticamente alle somme dovute a seguito di controllo o accertamento, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di consegna del ruolo. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2026 |
