MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 15:49

RICORSO TRIBUTARIO VIA PEC SENZA FIRMA DIGITALE: VALIDITA' E LIMITI DEL FORMALISMO PROCESSUALE

 

 

  • Sentenza del  14.01.2026  pubb il 15/04/2025, n. 45 - Corte di Giustizia Tributaria di primo  grado di Piacenza

Composizione

  • Giudice mon. Beluzzi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA  TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Ricorso tributario – Mancata sottoscrizione digitale – Notificazione tramite PEC – Ammissibilità del ricorso - Sussistenza.

 

 

Massima

In tema di processo tributario, ai sensi dell’art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario telematico, è ammissibile il ricorso del contribuente privo di sottoscrizione digitale qualora lo stesso sia stato regolarmente notificato e depositato tramite posta elettronica certificata (PEC), risultando comunque garantite l’identificabilità dell’autore, la riferibilità dell’atto al soggetto che lo ha formato e la integrità del documento informatico, in conformità ai principi generali in materia di validità e efficacia degli atti processuali telematici.

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16-bis
  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
  • D.lgs. 07/03/2005, n. 82, art. 20

Conformità

  • Non si rinvengono precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026