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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE |
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Processo tributario – Agenzia resistente – Controdeduzioni di mero rinvio al p.v.c. – Applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 - Annullamento dell’avviso di accertamento – Legittimità – Sussistenza.
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Massima |
In tema di processo tributario, alla luce dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (che attribuisce all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate e impone al giudice di fondare la decisione sugli elementi di prova emergenti nel processo, con conseguente annullamento dell’atto impositivo in caso di prova mancante, contraddittoria o insufficiente), è legittimo l’annullamento dell’avviso di accertamento qualora, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal contribuente in ordine alla ripresa a tassazione di operazioni soggette al regime del reverse charge di cui all’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’Ufficio si limiti a una mera adesione acritica alle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, senza fornire autonomi e puntuali elementi probatori idonei a dimostrare, in modo circostanziato e coerente con la normativa sostanziale, la fondatezza della pretesa impositiva e delle correlate sanzioni, non potendo il rinvio per relationem supplire al difetto di motivazione probatoria in sede contenziosa. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2026 |
