MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Friday 15 May 2026 08:18

CLASSAMENTO CATASTALE IN CATEGORIA A / 7: IRRILEVANZA DELLO STATO DEL GIARDINO E DELLA COMPRESENZA DI ATTIVITA' ARTIGIANALI NEL FABBRICATO

 

 
  • Sentenza del 22/04/2026, n. 26 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta

Composizione

  • Pres. De Paola
  • Rel. De Paola

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

 

 

Accertamento catastale – Classamento in categoria A/7 – Stato di manutenzione dell’area esterna – Presenza nel medesimo fabbricato di unità destinata ad attività artigianale - Rilevanza – Esclusione  

 

Massima

In tema di accertamento catastale e classamento delle unità immobiliari urbane, disciplinato dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 1939, n. 1249, nonché dal d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e dal d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, ai fini dell’inquadramento nella categoria A/7 (villini), rilevano le caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali dell’unità immobiliare nel suo complesso, mentre è irrilevante lo stato di manutenzione e cura delle aree esterne pertinenziali, non essendo richiesto che i giardini presentino particolari connotati di pregio o di sistemazione, requisiti che possono invece assumere rilievo ai fini dell’attribuzione alla diversa categoria A/8 (abitazioni in ville), connotata da standard qualitativi e di pregio superiori. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, parimenti, non incide negativamente sul classamento in A/7 la presenza, all’interno del medesimo fabbricato, di altra unità immobiliare destinata ad attività artigianale, ove tale destinazione sia riconducibile alla medesima compagine familiare e non emergano elementi idonei a escludere l’unitarietà funzionale e l’armonico inserimento strutturale delle diverse porzioni immobiliari, né a compromettere la destinazione abitativa principale del cespite, dovendosi avere riguardo, ai fini del corretto inquadramento catastale, alla configurazione oggettiva dell’immobile risultante anche a seguito di eventuali interventi edilizi di ampliamento regolarmente assentiti e idonei a giustificare il diverso classamento).

 

Rif. Normativi

  • r.d.l. 13/04/1939, n. 652
  • l. 11/08/1939, n. 1249
  • D.P.R. 01/12/1949, n. 1142, art. 6
  • d.m. 02/01/1998, n. 28

Conformità

  • Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026