MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 15:30

PERENTORIETA' DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DOCUMENTALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONSEGUENZE DECADENZIALI

 

 

  • Sentenza del 21.04.2026 pubb il  22/04/2026, n. 26 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta

 

Composizione

  • Pres. De Paola
  • Rel. De Paola

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

Processo tributario – Deposito di documenti – Termine di 20 giorni liberi previsto dall’art. 32, comma 1 del D.lgs. 546/1992 – Perentorietà.

 

Massima

In tema di processo tributario, il termine di venti giorni liberi antecedenti l’udienza, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il deposito di documenti, deve qualificarsi come perentorio, ancorché la norma non ne preveda espressamente tale natura, in quanto funzionale a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti e l’effettivo esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In motivazione la Corte ha affermato che l’inosservanza del predetto termine determina la decadenza dal potere di produzione documentale, con conseguente inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati).

 

Rif. Normativi

  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 32, comma 1

Conformità

  • Cass., sez. 5, ord. 24/06/2021, n. 18103
  • Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 655

Anno pubb.

2026