MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Friday 15 May 2026 06:47

PER GLI INVESTIMENTI ESTERI IN PAESI BLACK LIST VI E' UNA PRESUNZIONE LEGALE DI IMPONIBILITA' SALVA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE

 

 

  • Sentenza del 20/04/2026, n. 353 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto.

Composizione

  • Pres. Risi
  • Rel. Feltrin

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 369 ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - IRPEF

 

Investimenti esteri - Quadro RW - Paesi black list - Redditi sottratti a tassazione - Presunzione legale.

Massima

In tema di monitoraggio fiscale e di accertamento dei redditi, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“black list”), in violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 1990, n. 227, si presumono, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo d.l. n. 167 del 1990, costituiti mediante redditi sottratti a imposizione, salva prova contraria del contribuente. (In motivazione la Corte ha precisato che tale presunzione trova fondamento nel principio della worldwide taxation sancito dall’art. 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui i soggetti fiscalmente residenti sono assoggettati a imposizione in Italia per i redditi ovunque prodotti, con conseguente legittimità dell’attribuzione a base imponibile di disponibilità finanziarie estere non dichiarate).

Rif. Normativi

  • D. L. 28/06/1990 n. 167, art. 4
  • L. 04/08/1990, n. 227
  • D.L. 01/07/2009, n. 78, art. 12
  • L. 03/08/2009, n. 102
  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 3

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 6409 dell’11/03/2025

Anno pubb.

  • 2026