MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 15:16

NEL RICORSO AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO NON SONO DEDUCIBILI VIZI AFFERENTI AD ATTO PRESUPPOSTO CHE NON ERA STATO IMPUGNATO

 

 

 

 

  • Sentenza del 14.04.2026  pubb il 15/04/2026, n. 329 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova

Composizione

  • Giud. monocr.: Fugacci

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Preavviso di fermo amministrativo conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo - Sindacabilità - Vizi propri dell’atto presupposto - Inammissibilità.

Massima

In tema di riscossione coattiva dei tributi, l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non consente al contribuente di far valere vizi inerenti all’atto presupposto impositivo, ove quest’ultimo – ritualmente notificato – sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, in applicazione del principio di intangibilità dell’atto impositivo definitivo e di concentrazione delle tutele. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di ricorso avverso il preavviso, sono deducibili esclusivamente i vizi propri dell’atto della riscossione, restando preclusa ogni contestazione concernente la legittimità sostanziale della pretesa tributaria già cristallizzata).

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19
  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 5097 del 06/03/2026
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 15695 del 17/05/2022

Anno pubb.

  • 2026