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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI |
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Prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Patente di guida A - Esenzione IVA - Insussistenza. |
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Massima |
In tema di imposta sul valore aggiunto (IVA), le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento delle patenti di guida, ivi comprese quelle di categoria A, non rientrano nell’ambito dell’esenzione prevista per le prestazioni educative e formative di cui all’art. 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come interpretato alla luce dell’art. 132, par. 1, lett. i) e j), della direttiva 2006/112/CE, sicché risultano imponibili ai fini IVA, in quanto non riconducibili all’insegnamento scolastico o universitario né alla formazione professionale esente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, nondimeno, qualora sussista una obiettiva condizione di incertezza circa la portata e l’ambito applicativo della disciplina di settore – anche in ragione di contrasti interpretativi giurisprudenziali o dell’intervento della Corte di giustizia (cfr. CGUE, 14 marzo 2019, causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie) – trova applicazione l’esimente di cui all’art. 10, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), con conseguente disapplicazione delle sanzioni tributarie). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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Wednesday 27 May 2026 15:11
IMPONIBILITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA A
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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