MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Tuesday 12 May 2026 10:18

ATTO PRESUPPOSTO NON NOTIFICATO: IL CONTRIBUENTE E' LIBERO DI IMPUGNARE SOLO L'ATTO CONSEQUENZIALE O, CUMULATIVAMENTE, ANCHE QUELLO PRESUPPOSTO

 

 

 

Sentenza del 28.1.2026, dep.6.2.2026, n. 723/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 17.

Composizione

Pres. Pannullo, Est. Marotta

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento di formazione della pretesa tributaria - Notificazione degli atti - Funzione - Atti impugnabili - Art. 19, comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 - Scelta del contribuente - Solo l'atto conseguenziale notificato o cumulativamente l'atto presupposto non notificato - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito – Conseguenze - Fattispecie.

Massima

In materia di riscossione delle imposte, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. (In motivazione la Corte ha affermato che, poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto,  non notificato, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale, mentre nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o meno, di tale pretesa”.

Rif. normativi

Decreto Legisl.  31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 (Rv. 646699 - 01)

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33400 del 21/11/2023, dep 30/11/2023

 

Vedi

Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01)

 

Anno pubb.

2026