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Sentenza del 19.1.2026, dep.10.3.2026, n. 1528/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5. |
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Composizione |
Pres. Reali, Est. Barba |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -- 383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI – Art. 21 D.L. n. 133/2014 – Deduzione per acquisto di immobile – Destinazione a locazione dell’immobile - Periodo – Computo - Fattispecie |
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Massima |
La deduzione per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, riconosciuta in favore dell'acquirente secondo i presupposti e le modalità previste dall’art. 21 commi 1 e ss. del d.l.n. 133 del 12.9.2014, convertito con modificazioni in legge n. 164 del 11.9.2014 – nel prevedere (comma 4 lett. A) la condizione che l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni, purché tale periodo abbia carattere continuativo, e che il diritto alla deduzione tuttavia non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto - nulla statuisce in ordine alla necessità di una durata continuativa non inferiore agli otto anni di tale successivo contratto. (In motivazione è stato affermato che la ratio evidente della norma è quella di indurre il proprietario a concedere in locazione l’immobile per un periodo congruo, per almeno otto anni, periodo dunque computabile dalla somma della durata dei due contratti di locazione, il primo, poi risolto, e quello successivo).
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
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Anno pubb. |
2026 |
