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Sentenza del 20.1.2026, dep.10.3.2026, n. 1487/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12. |
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Composizione |
Pres. Maio, Est. Aquino |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 175 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - Avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione – Ragioni - Fattispecie
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Massima |
La cartella non opposta stabilizza la richiesta dell'amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 cod. civ.), con la conseguenza che, dalla mancata impugnazione della cartella, trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito. (La Corte ha ricordato che, con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta). |
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Rif. normativi |
Cod. Civ. art. 2946 Cod. Civ. art. 2953 DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78 Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20638 del 12.7.2021, dep. 19/07/2021
Vedi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018 (Rv. 648378 - 01) Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 34118 del 25/12/2025 (Rv. 677375 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
