MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 14:43

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN CASO DI IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8, Sentenza del 04.03.2026 pubb ill 20/3/2026, n. 1245

Composizione

Pres. Di Carlo Maria, Rel. Pescino Pasquale

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO 

 

Corte di giustizia tributaria di primo grado - impugnazione della cartella - competenza territoriale – criterio

Massima

La Corte di giustizia tributaria competente per territorio è individuata, a norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato.

Rif. normativi

Art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 1/10/2014, n. 20671, Rv. 632866 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 29/7/2016, n. 15829, Rv. 640647 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026