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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8, Sentenza del 11.02.2026 pubb il 27/2/2026, n. 865 |
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Composizione |
Rel. Simonetta Rotili |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE |
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Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Invalidità - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che la cartella dev’essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. |
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Rif. normativi |
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 15/07/2024, n. 19327, Rv. 671642 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 19/12/2023, n. 35541, Rv. 669868 – 02 (VEDI) Cass. Sez. 5, 04/12/2019, n. 31605, Rv. 656366 - 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2026 |
