MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 14:19

ESENZIONE IMU E ALLOGGI SOCIALI: DECISIVA LA DESTINAZIONE E LA FUNZIONE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza - Sezione 2, Sentenza del 10.03.2026  pubb il  18/3/2026, n. 141

Composizione

Pres. M. Leone, rel .A. Murano

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Esenzione IMU - Alloggio sociale - Parametri previsti dal d.m. del 22/4/2008 - Finalità.

Massima

In materia di IMU, l’esenzione prevista per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica si applica alle unità immobiliari qualificabili come “alloggi sociali”, purché destinate ad uso abitativo e oggetto di locazione permanente, in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, essendo tali immobili funzionalmente diretti al perseguimento di finalità pubbliche di riduzione del disagio abitativo a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal libero mercato.

Rif. normativi

Art. 13, comma 2 lett. B, del d.l. n. 201/2011

l. n. 214/2011

Art. 1, comma 707, della l. n. 147/2013

D.M. min. ITR 22/4/2008

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 27025 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 4120 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 3844 del 2025 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026