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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza - Sezione 2, Sentenza del 29.01.2026 pubb il 2/3/2026, n. 111 |
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Composizione |
Pres. Rel. F. A. Genovese |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - |
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – Cessione immobili strumentali - Esercizio dell’opzione - Natura negoziale. |
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Massima |
In tema di cessione di immobili strumentali, l’opzione per l’assoggettamento ad IVA in luogo del regime di esenzione, esercitata dal contribuente, non ha natura di dichiarazione di scienza ma integra una manifestazione di volontà negoziale, libera e discrezionale, che, una volta comunicata all’Amministrazione finanziaria, diviene irretrattabile e determina in via definitiva il regime fiscale applicabile e il conseguente perfezionamento dell’obbligazione tributaria. |
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Rif. normativi |
Art. 10 n. 8-ter del d.P.R. n. 633/1972 Art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. SU n. 2321del 2020 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
Wednesday 27 May 2026 14:12
"REVERSE CHARGE" E OPZIONE IVA: LA SCELTA DEL CONTRIBUENTE E' IRREVERSIBILE
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
