MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 11 May 2026 10:46

APPARTIENE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LA CONTROVERSIA SULLA CANCELLAZIONE DELLA PARTITA IVA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 16, Sentenza del 16/4/2026, n. 6090

Composizione

Giudice monocratico G. Di Cecilia

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   421 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA’ - IN GENERE

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ – (Controversie sulla) CANCELLAZIONE – Giurisdizione - Fondamento

Massima

La cancellazione della partita IVA disposta ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972 non integra una misura sanzionatoria né un accessorio del tributo, ma costituisce un provvedimento amministrativo volto alla prevenzione delle frodi fiscali, estraneo al rapporto tributario in senso stretto, con la conseguenza che il contribuente è titolare di una posizione di interesse legittimo e che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo tali atti inclusi tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Rif. normativi

Art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972

Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 4508/2025 (CONF.)

Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche n. 279/2023 (CONF.)

Corte giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 12/2023 (CONTRA)

Cass. n. 18346 del 2025 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026