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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^, sentenza del 19.02.2026 pubb il 09/03/2026, n. 1419 |
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Composizione |
Passero Giuliana (Presidente) – Frattarolo Francesca Maria (Relatore) –Baldovini Paola (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Imposte e tasse – IMU (e ICI) - Atti attributivi o modificativi delle rendite catastali - Efficacia - Conseguenze |
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Massima |
In tema di IMU, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita, con la conseguenza che sussiste l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’IMU, senza che ciò escluda l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per le annualità d'imposta “sospese” ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita. |
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Rif. normativi |
art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342; d.m. 19/4/1994 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30894; Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2021, n. 6408; Cass. civ., sez. trib., 21 febbraio 2020, n. 4587; Cass. civ., sez. trib., 14/09/2016, n. 18056 |
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Anno pubb. |
2026 |
