MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 13:58

IMU: NECESSARIA LA PREVIA NOTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE PERCHE' QUESTA POSSA RILEVARE COME BASE IMPONIBILE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^, sentenza del 19.02.2026 pubb il  09/03/2026, n. 1419

Composizione

Passero Giuliana (Presidente) – Frattarolo Francesca Maria (Relatore) –Baldovini Paola (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

Imposte e tasse – IMU (e ICI) - Atti attributivi o modificativi delle rendite catastali - Efficacia - Conseguenze

Massima

In tema di IMU, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita, con la conseguenza che sussiste l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’IMU, senza che ciò escluda l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per le annualità d'imposta “sospese” ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

Rif. normativi

art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342;

d.m. 19/4/1994

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30894; Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2021, n. 6408; Cass. civ., sez. trib., 21 febbraio 2020, n. 4587; Cass. civ., sez. trib., 14/09/2016, n. 18056

Anno pubb.

2026