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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 5, Sentenza del 06.03.2026 pubb il 7/4/2026, n. 5478 |
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Composizione |
Giudice monocratico L. Esposito |
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092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA |
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GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Atto esecutivo di pretesa tributaria - Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria – Discrimine - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria dev’essere individuato nel senso che: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione. |
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Rif. normativi |
Art. 615 c.p.c. Art. 617 c.p.c. Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. SU n. 7288 del 2020 (CONF.) Cass. SU n. 21642 del 2021 (CONF.) Cass. SU n. 26817 del 2024 (VEDI) Cass. SU n. 8069 del 2025 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
