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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 6, Sentenza del 12.01.2026 pubb il 2/2/2026, n. 405 |
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Composizione |
Pres. Rossi Eugenio Rel. Quaranta Enrico |
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138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE |
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Notifica della cartella esattoriale - Prova - Produzione in giudizio di copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento - Disconoscimento della conformità agli originali - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice delle specifiche difformità dedotte - Elementi di prova disponibili - Rilevanza.
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Massima |
In tema di notifica, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.
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Rif. normativi |
Art. 2719 c.c. Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 Art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996 Art. 1 della l. n. 30/1997 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 6, 11/10/2017, n. 23902, Rv. 646629 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 4/10/2018, n. 24323, Rv. 650704 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2026 |
