MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 13:07

IL GIUDICE TRIBUTARIO E' VINCOLATO ALLA EFFICACIA PRESUNTIVA DELLA CAPACITA' REDDITUALE DERIVANTE DAL REDDITOMETRO SALVA LA PROVA CONTRARIA OFFERTA DAL CONTRIBUENTE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 22, Sentenza del 28.01.2026  pubb il 27/3/2026, n. 1051

Composizione

Pres. Toriello Michele Rel. De Gaetanis Giovanni

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -  383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI -

 

Accertamento con metodo sintetico (cd. redditometro) - Presunzioni relative - Prova contraria - Ammissibilità.

 

Massima

In tema di accertamento sintetico, il c.d. redditometro introduce una presunzione legale di capacità contributiva conseguente alla disponibilità di alcuni beni e servizi che consente all’Amministrazione finanziaria di accertare il reddito complessivo netto del contribuente con vincolo, quanto alla loro efficacia presuntiva, per il giudice tributario, salva la prova contraria eventualmente offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni o, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/2/2024, n. 4838, Rv. 670406 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/4/2018, n. 10037, Rv. 648058 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 19/10/2016, n. 21142, Rv. 641453 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2026