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Sentenza del 30.03.2026 pubb il 31.3.2026 n 4998 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 6 |
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Composizione |
Presidente Dott.ssa Rosalba Di Giulio Relatore Dott. Antonio Rizzi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Cartella di pagamento Ires - Crediti di imposta - Imposte pagate all’estero - Diritto alla detrazione - Condizioni |
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Massima |
Il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero spetta anche in assenza di una dichiarazione dei redditi valida o dell’indicazione dei redditi esteri in dichiarazione, purché esista una Convenzione che imponga allo Stato italiano di evitare la doppia imposizione atteso che, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato di eliminare quest’ultima, non è applicabile l’art. 165, comma 8, TUIR che fa dipendere il credito dall’assolvimento dell’adempimento dichiarativo, dovendosi invece applicare la norma più favorevole al contribuente. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. sent. n. 24160/2024 |
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Anno pubb. |
2026 |
