MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 13:03

SUL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

 

 

 

 

Sentenza del 30.03.2026 pubb il 31.3.2026 n 4998 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 6

Composizione

Presidente Dott.ssa Rosalba Di Giulio  

Relatore Dott. Antonio Rizzi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Cartella di pagamento Ires - Crediti di imposta - Imposte pagate all’estero - Diritto alla detrazione - Condizioni

Massima

Il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero spetta anche in assenza di una dichiarazione dei redditi valida o dell’indicazione dei redditi esteri in dichiarazione, purché esista una Convenzione che imponga allo Stato italiano di evitare la doppia imposizione atteso che, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato di eliminare quest’ultima, non è applicabile l’art. 165, comma 8, TUIR che fa dipendere il credito dall’assolvimento dell’adempimento dichiarativo, dovendosi invece applicare la norma più favorevole al contribuente.  

Rif. Normativi

Legge n. 212/2000. Art. 10; TUIR art. 165

 

 

Conformità

Cass. sent. n. 24160/2024

Anno pubb.

2026