MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 13:00

SULL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE ALLA CGUE QUESTIONI RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE

 

 

 

 

Sentenza del 18.03.2026 pubb. il 25.3.2026 n 4614 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 9

Composizione

Presidente Dott. Giuseppe Corigliano Campoliti

Relatore Dott.ssa Chiara Serafini  

 

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI   918 CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

 

Avviso di accertamento - Dubbi sulla normativa di riferimento – Interpretazione del diritto dell’UE – Rimessione alla CGUE - Obbligo - Fattispecie

 

Massima

L’art. 267 TFUE va interpretato nel senso che un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporre ricorso giurisdizionale di diritto interno, deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla CGUE una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o, ancora, che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (Fattispecie in tema di lotterie).

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 546/1992, art. 8; Legge n. 472/1997, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 2; TFUE art. 52, 56 e 57   

 

 

Conformità

CGUE, sent. 6 ottobre 2021, in causa C-561/19

Anno pubb.

2026