|
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5, Sentenza n. 728 del 20/2/2026 pubb. il 03/03/2026 |
|
|
Composizione |
Pres. Daddabbo e Rel. Polignano. |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. |
|
|
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni amministrative tributarie - Esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 - Limiti applicativi - Fattispecie.
|
|
Massima |
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denunciarlo all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha applicato l’esimente suddetta ed ha ritenuto il contribuente meritevole di pagare la sanzione ridotta di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 poiché una sua dipendente, denunciata all’autorità giudiziaria, aveva sottratto sistematicamente e fraudolentemente la documentazione contabile, tra cui anche una comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972). |
|
Rif. normativi |
Art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 Art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27651 del 2024 (CONF.). |
|
Anno pubbl. |
2026. |
