MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 20 May 2026 11:28

NOTIFICA POSTALE DIRETTA: L' AVVISO DI RICEVIMENTO FA PIENA PROVA, CONTESTABILE SOLO CON QUERELA DI FALSO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 19/2/2026, dep. il 20/03/2026, n. 4734

Composizione

Giudice monocratico L. Caputo

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE   154 NOTIFICA

 

 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Notifica  mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - Applicazione delle norme sulla consegna dei plichi raccomandati - Questioni inerenti la riferibilità della firma al destinatario - querela di falso - Necessità.

Massima

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica dell’intimazione di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica.

Rif. normativi

l. n. 890/1982

Art. 139 c.p.c.

Art. 149 c.p.c.

Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 4556 del 2020 (CONF.)

Cass. n. 9426 del 2020 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026