MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 20 May 2026 11:22

DIES A QUO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIENNALE DEL CREDITO ERARIALE AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del  19/02/2026, dep. il 13/03/2026, n. 4255

Composizione

Giudice monocratico L. Caputo

 

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI   613 PAGAMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE - Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione triennale - Disciplina ex art. 3 del d.l. n. 2/1986 - Decorrenza - Individuazione del dies a quo

Massima

La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall’inizio dell’anno successivo, in virtù dell’art. 3 del d.l. n. 2/1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60/1986), che non si è limitato a disporre l’allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953/1982, conv., con modif., dalla l. n. 53/1983) ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva.

Rif. normativi

l. n. 53/1983

l. n. 60/1986

Art. 5, comma 31, del d.l. n. 953/1982

Art. 3 del d.l. n. 2/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 24595 del 2022 (CONF.)

Cass. n. 14312 del 2024 (DIFF.)

   

Anno pubbl.

2026