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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 19/02/2026, dep. il 13/03/2026, n. 4255 |
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Composizione |
Giudice monocratico L. Caputo |
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179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 613 PAGAMENTO - IN GENERE |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE - Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione triennale - Disciplina ex art. 3 del d.l. n. 2/1986 - Decorrenza - Individuazione del dies a quo |
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Massima |
La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall’inizio dell’anno successivo, in virtù dell’art. 3 del d.l. n. 2/1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60/1986), che non si è limitato a disporre l’allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953/1982, conv., con modif., dalla l. n. 53/1983) ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. |
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Rif. normativi |
l. n. 53/1983 l. n. 60/1986 Art. 5, comma 31, del d.l. n. 953/1982 Art. 3 del d.l. n. 2/1986 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 24595 del 2022 (CONF.) Cass. n. 14312 del 2024 (DIFF.) |
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Anno pubbl. |
2026 |
