MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 10:21

AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL' ENTE IMPOSITORE E' NECESSARIO UN ATTO " VALIDO "

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 29/01/2026  pubb. il 3/3/2026, n. 3548

Composizione

Giudice monocratico C. Nola

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Litisconsorzio necessario – Requisiti – Validità dell’atto – Necessità.

Massima

L’atto di integrazione del contraddittorio, per evitare l’estinzione del processo, dev’essere valido. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso la validità dell’atto in quanto notificato presso un errato indirizzo PEC).

Rif. normativi

Art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992

Rif. Giurisprudenziali

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Anno pubbl.

2026