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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17^, sentenza del 18/02/2026, dep.il 26/02/2026, n.1241 |
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Composizione |
Pannullo Nicola (Presidente e Relatore) – Basile Fausto (Giudice) – Marotta Sergio |
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI – 08 NOTIFICAZIONE |
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Notifica a mezzo PEC indirizzo di posta elettronica del mittente non presente nei pubblici elenchi - Conseguenze |
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Massima |
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. |
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Rif. normativi |
Art.66 d.lgs. 13 dicembre 2017 n.217; art. 16ter d.l. 18 ottobre 2012 n.179 converito da l. 17 dicembre 2012 n.221; art.3bis l. 21 gennaio 1994 n.53; art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602 |
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Conformità |
Cass. civ. sez. trib., 27 luglio 2025, n. 21593; Cass. civ., sez. trib., 5 luglio 2024, n. 18461; Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2023 n.18684 |
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Anno pubb. |
2026 |
