MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 09:54

PROCESSO TRIBUTARIO: ALLA PARTE PUBBLICA ASSISTITA IN GIUDIZIO DA PROPRI FUNZIONARI O DIPENDENTI SPETTA LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 9^, sentenza del 20/01/2026 pubb. il  20/02/2026, n.1106

Composizione

Lepore Antonio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Di Maio Antonino Maria

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - Criteri - Fondamento

Massima

Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art.15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Rif. normativi

art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 28 gennaio 2025, n. 2013; Cass. civ., sez. trib., 10 gennaio 2024 n.1019; Cass. civ. sez. trib., 23/11/2011, n. 24675

Anno pubb.

2026