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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 9^, sentenza del 20/01/2026 pubb. il 20/02/2026, n.1106 |
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Composizione |
Lepore Antonio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Di Maio Antonino Maria |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - Criteri - Fondamento |
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Massima |
Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art.15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. |
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Rif. normativi |
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 28 gennaio 2025, n. 2013; Cass. civ., sez. trib., 10 gennaio 2024 n.1019; Cass. civ. sez. trib., 23/11/2011, n. 24675 |
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Anno pubb. |
2026 |
