MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 27 May 2026 09:46

ACCISE: RESPONSABILITA' OGGETTIVA DEL DEPOSITARIO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4^, sentenza del 03/02/2026 pubb. il 17/02/2026, n.1038

Composizione

Birritteri Luigi (Presidente) – Taviano Paolo Andrea (Relatore) – Laudati Antonio

 

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -819ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE

 

Accise -Responsabilità oggettiva del depositario fiscale – Sussistenza - Condizioni

Massima

In tema di accise, il depositario di beni assoggettati al relativo regime risponde a titolo di responsabilità oggettiva quand’anche risulti totalmente estraneo all’illecito, imputabile a terzi, e sia riconoscibile un suo legittimo affidamento nella regolarità della circolazione dei beni assoggettabili ad accisa, indipendentemente dalla qualifica di depositario commerciale o di depositario fiscale del prodotto.

Rif. normativi

d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504

Conformità

Cass. civ., sez. V, 2 agosto 2024, n.21918; Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2022, n.6949

Anno pubb.

2026