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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4^, sentenza del 03/02/2026 pubb. il 17/02/2026, n.1037 |
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Composizione |
Birritteri Luigi (Presidente) – Taviano Paolo Andrea (Relatore) – Laudati Antonio |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Processo tributario – Costituzione del ricorrente o dell’appellante - Omesso deposito della ricevuta di spedizione, dell’avviso di ricevimento, o dell'elenco delle raccomandate - Conseguenza - Inammissibilità - Condizioni. |
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Massima |
In tema di processo tributario, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, va dichiarato inammissibile il ricorso, anche in seguito a rilievo ex officio, allorquando il ricorrente abbia omesso di depositare, nel termine di 30 giorni dalla sua proposizione, in originale o copia spedita per posta, la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o, nel caso di atti inviati con modalità telematiche, la pec di consegna del ricorso al destinatario in formato msg o eml. |
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Rif. normativi |
art.22 e 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. 5^, 27 ottobre 2022, n. 31879; Cass. civ., sez. trib., 11 giugno 2018, n. 15182 |
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Anno pubb. |
2026 |
